STATUTO

della

“Università delle LiberEtà del Friuli-Venezia Giulia”

 

 

Art. 1) E’ costituita l’associazione culturale denominata “Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia” con sede a Udine, in via Rialto, 5.

 

 

FINALITA’

 

Art. 2) L’associazione, che non ha fini di lucro, interviene nella realtà culturale con la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e divulgazione culturale qualificata, di formazione e aggiornamento in linea con i principi dell’educazione permanente. Favorisce pertanto la crescita culturale e promuove un dialogo e un confronto fra le differenti realtà presenti nel territorio e nell’associazione stessa. L’associazione, che si fonda sulle relazioni tra diverse fasce generazionali, privilegia in particolare le persone anziane. Essa si configura quindi come università della terza età.

A tal fine l’associazione intende:

a)     favorire il dialogo, l’incontro e il confronto tra generazioni;

b)    attivare corsi teorici e pratici anche per persone in età lavorativa, in funzione dello sviluppo, dell’approfondimento e dell’aggiornamento su contenuti formativi e culturali, compresi corsi di aggiornamento per il personale della scuola di ogni ordine e grado;

c)     contrastare l’emarginazione e favorire la promozione sociale e culturale della popolazione anziana tramite incontri, iniziative di socializzazione e di formazione;

d)    favorire l’inserimento e l’integrazione dei componenti delle comunità straniere presenti sul territorio;

e)     attivare studi, indagini, ricerche, convegni e pubblicazioni sui problemi dell’età libera e dell’educazione;

f)      attivare iniziative volte alla conoscenza dei Paesi in via di sviluppo, promovendo forme di solidarietà con le realtà gli Stati e i territori più emarginati.

Non saranno svolte attività diverse da quelle sopracitate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

 

Art. 3) L’Associazione si propone di istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, Sezioni Staccate provinciali, e comunali da definire nel regolamento.

L’Associazione, nel perseguimento delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti, organismi, agenzie che producono servizi nelle materie oggetto di interesse dell’Associazione medesima.

 

SOCI

 

Art.4) Sono soci tutti coloro che, fatta richiesta di iscrizione, pagano la quota annuale d’iscrizione per l’anno di studio che va dal 1 ottobre al 30 settembre successivo.

 

Art. 5) Possono iscriversi ai corsi dell’università, pagandone la relativa quota, solo i soci.

 

Art. 6) Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede dell’Associazione, e di partecipare a tutte le sue manifestazioni, e devono prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell’attività sociale e il conseguimento degli scopi sociali.

 

Art. 7) Gli associati perdono la qualifica di socio: per mancato pagamento della quota associativa annuale; per espulsione qualora il comportamento o l’attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente statuto.

Gli associati possono recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con plico raccomandato R.R. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci.

Gli associati receduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 8) Organi dell’associazione sono:

a)     Assemblea dei Soci

b)    Consiglio Direttivo

c)     Presidente

d)    Revisori dei conti

Tutte le cariche sono gratuite.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 9) L’Assemblea è composta dai soci in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno trenta giorni dalla data della convocazione.

Presieduta dal Presidente, è convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, affisso nella sede sociale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea è convocata di norma dal Presidente; può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell’art. 20  C.C.,  sia in prima che in seconda adunanza. La seconda convocazione non può essere fissata  nello stesso giorno della prima.

 

Art. 10) L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote annuali dei Soci, sugli orientamenti generali dell’Associazione, sulla nomina – ogni tre anni – dei componenti il Consiglio Direttivo.

 

Art. 11) L’Assemblea delibera su ogni materia ad essa attribuita dalla Legge o dallo Statuto a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; le modifiche dello Statuto sono deliberate alla presenza di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione viene deliberato ai sensi del successivo art. 21 dello Statuto.

 

Art. 12) Ogni socio conta per un voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto quando si delibera su persone e/o su richiesta di almeno i tre decimi dei presenti.

Delle riunioni dell’assemblea dei Soci si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dall’Assemblea stessa.

Le liste per l'elezione del Consiglio Direttivo devono essere affisse all'albo almeno cinque giorni prima dell'Assemblea, e devono essere presentate da almeno settanta soci.

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di dieci a un massimo di diciotto membri, eletti fra i soci dell'Assemblea, in relazione ai quali ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato per almeno un terzo. Il consiglio direttivo durica in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo può, nel rispetto del numero massimo e della composizione prevista, cooptare dei Soci che si rivelino particolarmente attivi nel contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Associazione. In caso di dimissioni, decadenza dalla qualità di socio o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prossima riunione può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione.

Per ogni cooptazione verrà richiesta convalida all’Assemblea annuale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, con il compito di gestire le attività amministrative.

Il Consiglio Direttivo può nominare annualmente uno o più coordinatori delle attività didattiche.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto o, in casi di urgenza, a mezzo telefono, possibilmente almeno cinque giorni prima della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate da un segretario nominato, di volta in volta, anche tra persone estranee.

 

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, ivi compresi quelli di compravendita di immobili, accensione di ipoteche, prestazione in qualsivoglia forma di garanzia, accesso a finanziamenti e affidamenti bancari, stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, conferimento incarichi a liberi professionisti, effettuazione di operazioni finanziarie e ogni altra operazione ritenuta necessaria o utile al perseguimento dei fini sociali. Esso procede alla nomina degli operatori, e all’assunzione dei dipendenti.

Il Consiglio Direttivo compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione.

 

 

IL PRESIDENTE

 

Art. 15) Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo da cui riceve delega per i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza, può esercitare ogni potere del Consiglio Direttivo, salvo ratifica.

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Art. 16) L’Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, che sarà formato da tre membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio:

a)     controlla l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione;

b)    accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell’Associazione;

c)     informa l’Assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti fatti.

 

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

 

Art. 17) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)     dalle quote di iscrizione dei Soci;

b)    dai beni mobili e immobili che divengono proprietà dell’Associazione;

c)     da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d)    da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Il finanziamento annuale proviene:

a)     dalle quote annuali dei soci,

b)    dalle quote sociali dei partecipanti alle attività dell’Associazione;

c)     dai contributi derivanti da particolari iniziative e pubblicazioni;

d)    da ogni altra entrata che concorre a incrementare l’attivo sociale;

e)     da liberalità e regalie provenienti da singoli, da enti pubblici e privati.

 

Art. 18) L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio o rendiconto annuale da presentare per l’approvazione all’Assemblea dei Soci.

 

 

Art. 19) L’Associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

 

Art. 20) L’Associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

 

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 21) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. L’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’associazione stessa.

 

Art. 22) L’Associazione devolverà il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 23) Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme e disposizioni delle vigenti leggi.

        

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