STATUTO
della
“Università delle LiberEtà del Friuli-Venezia Giulia”
Art. 1) E’ costituita
l’associazione culturale denominata “Università delle LiberEtà del Friuli
Venezia Giulia” con sede a Udine, in via Rialto, 5.
FINALITA’
Art. 2) L’associazione, che non
ha fini di lucro, interviene nella realtà culturale con la promozione di
iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e divulgazione culturale
qualificata, di formazione e aggiornamento in linea con i principi
dell’educazione permanente. Favorisce pertanto la crescita culturale e promuove
un dialogo e un confronto fra le differenti realtà presenti nel territorio e
nell’associazione stessa. L’associazione, che si fonda sulle relazioni tra
diverse fasce generazionali, privilegia in particolare le persone anziane. Essa
si configura quindi come università della terza età.
A tal fine l’associazione
intende:
a) favorire
il dialogo, l’incontro e il confronto tra generazioni;
b) attivare
corsi teorici e pratici anche per persone in età lavorativa, in funzione dello
sviluppo, dell’approfondimento e dell’aggiornamento su contenuti formativi e
culturali, compresi corsi di aggiornamento per il personale della scuola di
ogni ordine e grado;
c) contrastare
l’emarginazione e favorire la promozione sociale e culturale della popolazione
anziana tramite incontri, iniziative di socializzazione e di formazione;
d) favorire
l’inserimento e l’integrazione dei componenti delle comunità straniere presenti
sul territorio;
e) attivare
studi, indagini, ricerche, convegni e pubblicazioni sui problemi dell’età
libera e dell’educazione;
f) attivare
iniziative volte alla conoscenza dei Paesi in via di sviluppo, promovendo forme
di solidarietà con le realtà gli Stati e i territori più emarginati.
Non saranno svolte attività
diverse da quelle sopracitate, ad eccezione di quelle a esse direttamente
connesse.
Art. 3) L’Associazione si propone
di istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, Sezioni Staccate
provinciali, e comunali da definire nel regolamento.
L’Associazione, nel perseguimento
delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma
di convenzione, con enti, organismi, agenzie che producono servizi nelle
materie oggetto di interesse dell’Associazione medesima.
SOCI
Art.4) Sono soci tutti coloro
che, fatta richiesta di iscrizione, pagano la quota annuale d’iscrizione per
l’anno di studio che va dal 1 ottobre al 30 settembre successivo.
Art. 5) Possono iscriversi ai
corsi dell’università, pagandone la relativa quota, solo i soci.
Art. 6) Gli associati hanno il
diritto di frequentare la sede dell’Associazione, e di partecipare a tutte le
sue manifestazioni, e devono prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la
propria opera per lo sviluppo dell’attività sociale e il conseguimento degli
scopi sociali.
Art. 7) Gli associati perdono la
qualifica di socio: per mancato pagamento della quota associativa annuale; per
espulsione qualora il comportamento o l’attività del socio siano in palese
contrasto con i principi o le finalità del presente statuto.
Gli associati possono recedere dall’Associazione
mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con plico raccomandato
R.R. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio nel corso
del quale è stato esercitato.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci.
Gli associati receduti o esclusi,
o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono
richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8) Organi dell’associazione
sono:
a) Assemblea
dei Soci
b) Consiglio
Direttivo
c) Presidente
d) Revisori
dei conti
Tutte le cariche sono gratuite.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9) L’Assemblea è composta
dai soci in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno
trenta giorni dalla data della convocazione.
Presieduta dal Presidente, è
convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno, mediante avviso
contenente l’ordine del giorno, affisso nella sede sociale, almeno otto giorni
prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea è convocata di norma
dal Presidente; può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un
decimo dei Soci a norma
dell’art. 20 C.C., sia
in prima che in seconda adunanza. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.
Art. 10) L’Assemblea delibera sul
bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote annuali dei Soci, sugli
orientamenti generali dell’Associazione, sulla nomina – ogni tre anni – dei
componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 11) L’Assemblea delibera su
ogni materia ad essa attribuita dalla Legge o dallo Statuto a maggioranza
di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda
convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti; le modifiche dello Statuto sono deliberate alla presenza di almeno
un decimo degli associati aventi diritto al voto.
Art. 12) Ogni socio conta per un
voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio
segreto quando si delibera su persone e/o su richiesta di almeno i tre decimi
dei presenti.
Delle riunioni dell’assemblea dei
Soci si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato
dall’Assemblea stessa.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di dieci a un massimo di diciotto membri, eletti fra i soci dell'Assemblea, in relazione ai quali ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato per almeno un terzo. Il consiglio direttivo durica in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo può, nel rispetto
del numero massimo e della composizione prevista, cooptare dei Soci che si
rivelino particolarmente attivi nel contribuire alla realizzazione degli obiettivi
dell’Associazione. In caso di dimissioni, decadenza dalla qualità di socio
o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prossima riunione
può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione.
Per ogni cooptazione verrà
richiesta convalida all’Assemblea annuale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo nomina nel
proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, con il compito
di gestire le attività amministrative.
Il Consiglio Direttivo può
nominare annualmente uno o più coordinatori delle attività didattiche.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno tre volte l’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio è convocato con
avviso scritto o, in casi di urgenza, a mezzo telefono, possibilmente almeno
cinque giorni prima della seduta.
Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono verbalizzate da un segretario nominato, di volta in volta, anche
tra persone estranee.
Art. 14) Il Consiglio Direttivo è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, senza limitazioni, ivi compresi quelli di compravendita di
immobili, accensione di ipoteche, prestazione in qualsivoglia forma di
garanzia, accesso a finanziamenti e affidamenti bancari, stipula di convenzioni
con enti pubblici e privati, conferimento incarichi a liberi professionisti,
effettuazione di operazioni finanziarie e ogni altra operazione ritenuta
necessaria o utile al perseguimento dei fini sociali. Esso procede alla nomina
degli operatori, e all’assunzione dei dipendenti.
Il Consiglio Direttivo compila il
regolamento per il funzionamento dell’Associazione.
IL PRESIDENTE
Art. 15) Il Presidente, e in sua
assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti
dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo da cui riceve delega per i poteri di ordinaria
amministrazione.
Il Presidente convoca l’Assemblea
e il Consiglio Direttivo.
Nei casi di urgenza, può
esercitare ogni potere del Consiglio Direttivo, salvo ratifica.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 16) L’Assemblea nomina il
Collegio dei Revisori dei Conti, che sarà formato da tre membri. Essi durano in
carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio:
a) controlla
l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione;
b) accerta
la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale
dell’Associazione;
c) informa
l’Assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio, sui risultati del
controllo e degli accertamenti fatti.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 17) Il patrimonio
dell’Associazione è costituito:
a) dalle
quote di iscrizione dei Soci;
b) dai beni
mobili e immobili che divengono proprietà dell’Associazione;
c) da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da eventuali
erogazioni, donazioni o lasciti.
Il finanziamento annuale
proviene:
a) dalle
quote annuali dei soci,
b) dalle
quote sociali dei partecipanti alle attività dell’Associazione;
c) dai
contributi derivanti da particolari iniziative e pubblicazioni;
d) da ogni
altra entrata che concorre a incrementare l’attivo sociale;
e) da
liberalità e regalie provenienti da singoli, da enti pubblici e privati.
Art. 18) L’esercizio finanziario
chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo viene
predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio o rendiconto annuale da
presentare per l’approvazione all’Assemblea dei Soci.
Art. 19) L’Associazione
impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 20) L’Associazione non
distribuirà, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 21) Lo scioglimento dell’Associazione
è deliberato dall’Assemblea dei Soci con
il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto
al voto. L’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera
in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’associazione stessa.
Art. 22) L’Associazione devolverà
il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre
associazioni che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica
utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23) Per quanto non
contemplato dal presente statuto valgono le norme e disposizioni delle vigenti
leggi.
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